Basi legali

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Nel 2007, il Parlamento federale ha approvato le basi legali concernenti la creazione di nuovi parchi in Svizzera. Il 1° dicembre 2007, è entrata in vigore la revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). I nuovi articoli (LPN da 23e fino a 23m) definiscono le basi legali per i “Parchi di importanza nazionale”.

Secondo la LPN, i parchi sono territori dal notevole valore naturale e paesaggistico. Vi sono tre categorie (Parco nazionale, Parco naturale regionale, Parco naturale periurbano). I cantoni sostengono le iniziative atte a creare i parchi e badano alla collaborazione della popolazione dei comuni interessati. La Confederazione conferisce il marchio Parco. Dal canto suo, l’ente responsabile di un parco può distinguere determinati prodotti o servizi mediante un marchio appropriato. La Confederazione accorda l’ausilio finanziario complessivo ai cantoni per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità dei parchi d’importanza nazionale.

Ordinanza sui parchi

L’ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi) stabilisce in dettaglio le disposizioni generali contenute nella LPN.

Ancora più complete e dettagliate sono le direttive, le raccomandazioni e i manuali diffusi dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Costituiscono il necessario ausilio per pianificare, istituire e gestire i parchi d’importanza nazionale e per assicurarne la qualità a lungo termine.

Legge sul parco nazionale

Il Parco nazionale svizzero dell’Engadina esiste fin dal 1914. Si basa su una base legale propria: la “Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni”.
 

Leggi e ordinanze

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
LPN

Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale
Ordinanza sui parchi

Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni
Legge sul parco nazionale